
La Doc Falerio dei Colli Ascolani o Falerio ha una storia millenaria. Si tratta di un vino che deriva dall'antica città di Faleria, diventata poi Falerio Picenus e, oggi, Falerone. Questo vino è testimonianza vivente della fama che fin dai tempi della Roma Imperiale avevano i vini del Picenum. La legge Giulia nel '92 a.C. espropriò del territorio agricolo le popolazioni della valle del fiume Tenna. I veterani delle legioni di Cesare che vi si insediarono trovarono in tale area viti allevate con tecnica simile a quella etrusca. Al centro delle vie per "Asculum" e "Firmum" era proprio situata "Faleria Augusta", opulenta città, cuore della produzione di ottime uve, tributaria all'annona di Roma per vino, grano e olio. La zona di produzione definita dalla Doc del Falerio si estende su quasi tutta l'area viticola della provincia di Ascoli Piceno, che dalla fascia collinare sub-appenninica arriva sino al litorale adriatico, fatta esclusione per la zona orientale occupata dai vigneti del Rosso Piceno. Negli archivi del comune di Fermo si sono trovati cenni al vino di Faleria risalenti al XIII secolo dove si rintracciano le prime testimonianze dell'adozione anche in loco dell'antica tecnica del "vin cotto" che è sopravvissuta fino a oggi anche se limitata a piccole produzioni. Come il Falerio dei Colli Ascolani, anche due vitigni, Passerina e Pecorino, che entrano nell'uvaggio insieme a Trebbiano, Malvasia, Verdicchio e Pinot bianco, vantano una storia secolare, di antichissima tradizione, con una forte personalità gustativa che ne fa ingredienti indispensabili per la caratterizzazione dei vini della zona.
Il Falerio dei Colli Ascolani viene usualmente abbinato a zuppe di pesce, fritti di pesci sia di mare che d'acqua dolce, olive ripiene e fritte all'ascolana, molluschi bivalvi vivi, crostacei e cefalopodi al vapore e anche con sformati di verdure e di ortaggi a tendenza dolce e viene servito a 8-10 ° C in un calice a tulipano svasato, entro due anni dalla vendemmia.
Ogni etichetta deve riportare la menzione della Denominazione di Origine Controllata accanto a tutte le altre indicazioni previste per legge, quali: Regione determinata da cui proviene il prodotto; Denominazione del prodotto costituita dall'abbinamento della varietà di vite da cui proviene il vino e dalla zona geografica in cui tale varietà è coltivata; Volume nominale del vino; Nome o ragione sociale e sede dell'imbottigliatore; Numero e codice imbottigliatore, che può apparire anche sul sistema di chiusura (tappo o capsula) Nome dello Stato; Indicazione del lotto; Indicazioni ecologiche.